L’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Tra queste, però, la motosega non viene citata.
Dal punto di vista normativo, tuttavia, questo non significa che il corso per l’utilizzo di questo strumento non sia previsto. Tra le leggi che definiscono (indirettamente) l’obbligo per la motosega, interviene l’articolo 71 (comma 7) del D.Lgs. 81/08, che prevede quanto segue:
“Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati”.
Comma 1
Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
- alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- alle situazioni anormali prevedibili.
Comma 4
Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.”
Nel comma 4 viene appunto citato l’art. 71 comma 7 dove viene aggiunto che:
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.”
Questo significa che, anche se non inserita in modo esplicito tra le attrezzature dell’Accordo Stato-Regioni, la motosega richiede obbligatoriamente la frequentazione di un corso di formazione specifico da parte degli addetti che la utilizzano.
Inoltre che, esaminando quanto stabilito del Regolamento UE 425/2016, all’interno dell’allegato I del medesimo regolamento, viene indicato alla lettera “j) tagli da seghe a catena portatili” come rischio rientrante nei “rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili” considerando quindi come DPI di III categoria tutti i dispositivi che proteggono da tale rischio.
Rientrando in tale categoria vige l’obbligo, da parte del Datore di Lavoro (definito all’art. 77 comma 5), di effettuare l’addestramento:
“a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;”
Considerando quanto sopra definito, anche se tale attrezzatura non rientra in quelle elencate nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, l’impiego della motosega, avendo dei rischi intrinsechi importanti ed avendo dispositivi di protezione rientranti in quelli definiti nella III categoria, deve essere vincolato ad una formazione ed un addestramento sufficiente al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori che la utilizzano.
Il corso che proponiamo è composto dai seguenti argomenti:
- Parti che compongono la motosega
- Messa in moto sicura della motosega
- Manutenzione della motosega
- La catena dell’attrezzatura – composizione e manutenzione
- Scenari di rischio dovuti all’utilizzo dell’attrezzatura
- Misure di prevenzione e protezione da garantire
- Delimitazione aree d’intervento
- Segnalazione
- Procedure di lavoro per l’utilizzo in sicurezza
- DPI
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