con la presente siamo a comunicarvi che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 la L. 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (il c.d. Decreto fisco e lavoro), entrato in vigore alla data del 21 dicembre 2021. Per quanto di interesse il legislatore in sede di conversione è intervenuto in definitiva su ben 14 articoli del D. Lgs. n. 81/2008 di cui viene integralmente sostituito anche l’Allegato I, con l’obiettivo evidente di innalzare il livello complessivo delle tutele prevenzionistiche sostanziali.
In particolare:
- Modifiche all’art.7 e 8: riforma SINP e Comitati regionali di coordinamento;
- Modifica all’art. 14 e 15: riforma del Sistema di vigilanza;
- Modifica all’art. 18 e 19: Introdotta la nomina obbligatoria del preposto e nuovi obblighi preposto;
- Modifica all’art. 26: regole per la individuazione del preposto in cantiere
- Modifica all’art. 37: ridefinizione anche dell’obbligo addestrativo; formazione in presenza dei preposti, obbligo formativo del datore di lavoro;
- Modifica all’art. 51: riordino degli organismi Paritetici;
- Modifica all’art. 52: Fondo di sostegno;
- Modifica all’art. 55: modificato l’apparato sanzionatorio per datore di lavoro e dirigente;
- Modifica all’art. 56: riordino sanzioni preposto;
- Modifica all’art. 79: modifica criteri individuazione ed uso DPI;
- Modifica all’art. 99: modifiche notifica preliminare cantieri
- Modifica Allegato I al TUS sulle ipotesi di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Di seguito vengono riportate le principali novità:
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (ART.18)
La legge 215/21 introduce un nuovo comma “b-bis” nell’elenco delle attribuzioni di datore e dirigente contenuto all’art.18: le due figure devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (art.19 a sua volta oggetto di profonda modifica): costui non può subire pregiudizio dallo svolgimento di questa attività.
Articolo 18, comma 1, dopo la lettera b):
«b-bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività»;
OBBLIGHI DEL PREPOSTO (ART.19)
La legge 215/21 integra completamente la lettera a) dell’art. 19 sui compiti del preposto.
PREPOSTO E VIGILANZA (ART.19)
Oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, dovranno «intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti».
Prima invece si parlava genericamente “informare i loro superiori diretti in caso di persistenza della inosservanza”.
Art. 19, vecchia lettera a)
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
Art.19, nuova lettera a)
a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
PREPOSTO E SEGNALAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ (ART.19)
La legge 215/21 aggiunge un nuovo compito per i preposti: dovrà interrompere, se necessario, l’attività in caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e segnalare le non conformità rilevate.
«f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate»;
PREPOSTO: INDIVIDUAZIONE IN SEDE DI APPALTO/SUBAPPALTO (ART.26)
Sempre a proposito del preposto, La legge 215/21 richiede che in regime di appalto o subappalto i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori dovranno comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto. Per farlo introduce il comma 8 bis all’art. 26 del TUS.
«8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto»;
FORMAZIONE IN SICUREZZA SUL LAVORO (ART.37)
La legge 215/21 modifica l’art.37 del Testo Unico di Sicurezza annunciando (nel nuovo periodo del comma 2) che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è chiamata ad adottare l’accorpamento e la rivisitazione degli accordi attuativi in materia di formazione.
ADDESTRAMENTO: NUOVE PRECISAZIONI NEL COMMA 5 DELL’ART.37
L’art.37, come modificato dalla legge 215/21 aggiunge al comma 5 una ulteriore precisazione.
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro
L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.
Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato;
FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANCHE PER IL DATORE DI LAVORO (ART.37 COMMA 7)
La grande novità del La legge 215/21 è l’introduzione della formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro, figura che compare ora nel nuovo comma 7 dell’art. 37 fra i soggetti che, insieme a dirigenti e preposti deve ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo;
FORMAZIONE DEL PREPOSTO (ART. 37 COMMA 7-TER)
La legge 215/21 relativamente al preposto richiede la modalità formativa in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale «e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi»;
Il nuovo comma 7 ter dell’art.37
«7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi»;
SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE (ART.55)
La legge 215/21 aggiorna la lettera c) dell’art. 55 che riporta l’elenco delle sanzioni per datore di lavoro e dirigente prevedendo l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro anche per la violazione dell’articolo 37, comma 1, lettera7- ter (il nuovo obbligo formativo a cadenza biennale del preposto).
Diminuisce l’entità delle sanzioni, arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro (invece che da 1.500 a 6.000 euro) per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1, lettere a) nomina medico, d) fornitura DPI e z) prima parte (aggiornamento misure di prevenzione per mutamenti organizzativi/produttivi), e 26, commi 2 e 3, primo periodo (contratti di appalto e somministrazione, obblighi di coordinamento fra datori di lavoro e subappaltatori) e, si aggiunge per le violazioni dell’art. 26 comma 8 bis.
MANUTENZIONE SCUOLE E RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI DELLE SCUOLE
La legge 215/21 ha introdotto l’Art. 13 bis che modifica l’art. 18 del Testo Unico di Sicurezza inserendo alcuni paragrafi al comma 3 in materia di esclusione da responsabilità (civile, amministrativa e penale) i dirigenti delle istituzioni scolastiche qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati.
SOSPENSIONE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE – NUOVO ALLEGATO I AL TUS
sostituisce completamente l’ ALLEGATO I del Testo Unico di Sicurezza.
Il nuovo Allegato prevede delle “Fattispecie di violazione” che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale (ai sensi dell’art. 14 comma 1) e gli importi di sanzione aggiuntiva.
FATTISPECIE | SANZIONE | |
1 | Mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi | Euro 2.500 |
2 | Mancata elaborazione del piano di Emergenza ed evacuazione | Euro 2.500 |
3 | Mancata formazione e addestramento | Euro 300 / lavoratore |
4 | Mancata costituzione del SPP e nomina del relativo responsabile | Euro 3000 |
5 | Mancata elaborazione del Piano operativo di sicurezza (POS) | Euro 2.500 |
6 | Mancata fornitura del DPI contro le cadute dall’alto | Euro 300 / lavoratore |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | Euro 3000 |
8 | Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | Euro 3000 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3000 |
10 | |Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3000 |
11 | Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | Euro 3000 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | Euro 3000 |