In data 6 ottobre 2021 sul numero 237 della gazzetta ufficiale, è stato pubblicato il Decreto del ministero dell’Interno del 2 settembre 2021 inerente i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza inerente la prevenzione e protezione antincendio. Il decreto entra in vigore il 4 ottobre 2022.
Di seguito riportiamo le principali disposizioni di interesse per le aziende e le relative scadenze di adeguamento.
- PIANO DI EMERGENZA ED ESERCITAZIONE ANTINCENDIO
Una delle principali novità in vigore dal 4 ottobre 2022 riguarda l’obbligo di predisporre il Piano di emergenza.
In conformità alla nuova normativa, tale documento dovrà essere predisposto nei seguenti casi:
1) luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori (Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell’emergenza, costituite dalla planimetria e da indicazioni schematiche come caratteristiche dei luoghi e procedure specifiche di emergenza);
2) luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011 le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco quali ad esempio:
- alberghi e strutture ricettive con oltre 25 posti letto,
- attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 mq.,
- discoteche e sale da ballo con oltre 100 persone,
- depositi di materiale combustibile,
- palestre,
- parcheggi,
- officine meccaniche e di saldatura;
3) luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.
A differenza di quanto previsto con il DM 10 marzo 1998 (previgente normativa), quindi, anche i luoghi aperti al pubblico in cui possono essere presenti più di 50 persone contemporaneamente, risultano soggetti al Piano di emergenza.
- CORSI DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO
La nuova normativa illustra i criteri minimi che i corsi di formazione devono rispettare e le qualità professionali dei docenti coinvolti.
A seconda del livello di rischio dell’attività, il Decreto Ministeriale individua 3 percorsi formativi:
Livello 1: ex rischio basso ai sensi del D.M. 10/3/98
Formazione base – 4 ore
Aggiornamento – 2 ore
Livello 2: ex rischio medio ai sensi del D.M. 10/3/98
Formazione base – 8 ore
Aggiornamento – 5 ore
Livello 3: ex rischio elevato ai sensi del D.M. 10/3/98
Formazione base – 16 ore
Aggiornamento – 8 ore
Nell’allegato 1 vengono identificati i parametri nei quali è possibile individuare il livello di rischio della propria attività, nello specifico:
L’introduzione della periodicità quinquennale dell’aggiornamento della formazione, l’obbligatorietà della prova pratica anche per la formazione e l’addestramento del Livello 1 (ex rischio basso), e la possibilità, per la sola parte teorica, di svolgere i corsi in modalità FAD sincrona (Formazione a distanza sincrona).
Da sottolineare che viene individuato un regime transitorio, in relazione a:
Per tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 4 ottobre 2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione. Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento viene ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (cioè entro comunque il 4 ottobre 2023).
Tutti i corsi di formazione o aggiornamento degli addetti antincendio, già programmati secondo i contenuti dell’Allegato IX del DM 10 marzo 1998, saranno considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DM 2 settembre 2021 (ovvero fino al 4 aprile 2023).
Infine, i corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio dovranno essere tenuti esclusivamente da docenti in possesso di specifici requisiti stabiliti dall’art. 6 del DM 2 settembre 2021.
- LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO (DM 03/09/2021)
La valutazione del rischio incendio, parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi, rappresenta un’analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti. Tale valutazione è obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro, così come definiti dal Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08).
In particolare, il nuovo Decreto 03/09/2021 definisce una specifica modalità di valutazione del rischio incendio, da adottare nei luoghi di lavoro identificati a basso, nello specifico:
- ubicati in attività non soggette al controllo dei VVF (quindi non rientranti nell’elenco del DPR 151/2011)e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
- con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
La nuova metodologia valutativa deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione e deve comprendere:
l’individuazione dei pericoli d’incendio (sorgenti d’innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio…) per valutare se gli stessi possano essere eliminati o ridotti adottando soluzioni più sicure;
la descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti: condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore … ;
la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
l’individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
la valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
l’individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.
LE SANZIONI
Al pari delle violazioni in materia di sicurezza lavoro, anche per le violazioni delle richiamate normative antincendio, sono applicabili sanzioni amministrative e penali a carico del titolare.
In caso di assenza del piano di gestione emergenza, può essere applicata la sanzione aggiuntiva della sospensione dell’attività.