Il 22 settembre scorso è entrato in vigore il D.L. n. 127 del 21 settembre 2021 che ha esteso – anche ai datori di lavoro privati – dell’ambito applicativo della certificazione verde (GREEN PASS).
Il decreto introduce quale requisito per l’accesso ai luoghi di lavoro il possesso del certificato che costituisce quindi – a tutti gli effetti – condizione per poter legittimamente entrare in azienda a decorrere dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021.
Il possesso del certificato può essere:
– verificato all’ingresso dell’azienda (soluzione prioritaria);
– richiesto, a campione, ai lavoratori già presenti in azienda (se la verifica puntuale all’ingresso non sia possibile).
Il datore di lavoro – responsabile del controllo – dovrà adottare, entro il prossimo 15 ottobre, un protocollo specifico che prevede:
– nomina scritta di un incaricato alla verifica del possesso del certificato;
– informativa ai dipendenti sulla novità normativa, anche connessa agli eventuali impatti sul trattamento dei dati personali;
– modalità di monitoraggio del rispetto delle norme.
I dipendenti privi di certificato non potranno accedere al luogo di lavoro e saranno considerati assenti ingiustificati.
Potranno essere ammessi nuovamente solo una volta in possesso del certificato.
Per i giorni di assenza, non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Tale condizione non consentirà comunque l’emissione di sanzioni disciplinari (sospensione, licenziamento o altro).
Le sanzioni saranno possibili (secondo le norme del CCNL applicabile) unicamente nel caso in cui il dipendente aggiri la norma e frequenti l’azienda senza certificato o adotti sistemi in grado di contraffarlo o simili.
Per le PMI con meno di 15 dipendenti, è prevista la possibilità di sostituire il dipendente dopo i successivi 5 giorni.
Si rammenta che:
– la procedura si estende anche ai dipendenti dei fornitori e dei clienti che dovessero accedere all’azienda;
– nel caso in cui la verifica non venga fatta puntualmente e per tutti all’ingresso ma solo a campione, i lavoratori che fossero trovati privi della certificazione dovranno essere allontanati dal posto di lavoro. L’incaricato alla verifica dovrà comunicare al Prefetto la situazione perché quest’ultimo possa procedere ad irrogare al dipendente la sanzione amministrativa prevista (da 600,00 a 1.500,00 euro);
– il datore di lavoro che consentisse l’accesso a dipendenti privi di certificazione e/o non appresti il sistema di verifiche previsto dal decreto è soggetto ad una sanzione amministrativa da 400,00 a 1.000,00 euro (aumentata in caso di reiterazione della violazione)
Si ricorda che il GREEN PASS si può ottenere al ricorrere di una di queste tre condizioni (ovviamente alternative tra di loro):
– vaccinazione
Per i vaccinati la certificazione verde è valida 14 giorni dopo la prima dose e fino alla seconda.
Al completamento del ciclo vaccinale il Green Pass viene aggiornato, è immediatamente valido e vale 12 mesi.
– guarigione dal Covid-19
Se si è guariti dal Covid negli ultimi sei mesi si può scaricare la certificazione e la sua validità è di 6 mesi.
Se ci si è anche sottoposti a una dose di vaccino dopo la guarigione la certificazione vale allora 12 mesi dalla data dell’infezione.
– esito negativo di un tampone
antigenico (tampone nasale rapido) 48 ore
molecolare (tampone naso/oro-faringeo) 72 ore
La normativa è molto stringente; non sono previste soluzioni alternative a quelle sopra descritte.
Quindi il datore di lavoro che fornisse ai propri dipendenti indicazioni diverse rischia la sanzione descritta sopra.
Nel caso in cui, poi, il dipendente dovesse contrarre il virus sul luogo di lavoro ed i datore non avesse adottato le prescrizioni previste, è molto probabile che ci si troverebbe a dover gestire un infortunio sul lavoro con tutte le conseguenze del caso.
La procedura è funzionale a garantire la salute del dipendente privo di “protezione” contro il virus e quindi rientra a tutti gli effetti nell’alveo delle prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le procedure di cui sopra, ovviamente, non si applicano ai casi di dipendenti che operano ricorrendo a smart working o telelavoro.
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