A seguito delle nuove disposizioni governative relative al contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 di seguito i nuovi adempimenti previsti:
- OBBLIGO VACCINALE
- Dalla data odierna, 08 gennaio 2022 e fino al 15 gennaio 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età (tale obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCoV-2). La disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022.
A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui sopra (che abbiano compiuto 50 anni), ai quali si applica l’obbligo vaccinale, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto di quanto sopra per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 (derivante da vaccinazione o guarigione) o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

È vietato l’accesso dei lavoratori che hanno l’obbligo di vaccinazione ai luoghi di lavoro.
La violazione delle disposizioni per i lavoratori è irrogata dal prefetto e si applicano, ed è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.
Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui sopra, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:
- soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.
Riassumendo
dal 15 febbraio 2022 i lavoratori che abbiano compiuto 50 anni e sono privi di certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione non potranno accedere ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Ricordiamo infine che:
- A partire dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass rilasciato al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (nonché rilasciato al termine della avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo) è ridotta da nove a sei mesi.
- Dal 10 gennaio 2022 e fino al termine dello stato di emergenza è consentito partecipare ai corsi di formazione in presenza esclusivamente al personale dotato di certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione.
Per i Soggetti asintomatici che:
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,
non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.