ANTINCENDIO
Il responsabile dell’attività “condominio” deve prevedere specifiche misure di gestione della sicurezza antincendio in funzione del livello di rischio, commisurato all’altezza dell’edificio.
In relazione al considerevole numero di persone che vivono in condominio , è inevitabile pensare a questa realtà non solo come luoghi di residenza, ma anche come veri e propri luoghi di lavoro, in cui prestano la loro opera soggetti diversi ed eterogenei quali, portiere, addetti ai servizi di pulizia, giardiniere e lavoratori temporanei addetti alle manutenzioni periodiche (ascensori e cancelli) e straordinaria (riparazioni o ricostruzioni di parti comuni). L’Amministratore di condominio ha il dovere e la responsabilità di curare il rispetto della normativa tecnica e legislativa in materia di sicurezza dei complessi e degli impianti presenti ( elettrici, termici, ascensori, ecc..) , assicurando che i livelli di sicurezza richiesti vengano mantenuti e garantiti anche dalle ditte e dagli autonomi che potrebbero lavorare in appalto all’interno del condominio.
La violazione di questi obblighi, può essere fonte sia di responsabilità civile, sia di responsabilità penale nel caso si crei una situazione di pericolo.
ANTINCENDIO
Gli edifici condominiali possono di per sé rappresentare, e comprendono all’interno di essi, attività soggette al rilascio del certificato prevenzione incendi (CPI). Normalmente le attività sono quelle contemplate dall’allegato I DEL dpr 151/11 (centrali termiche con potenzialità maggiore di Kw116- autorimesse con superficie maggiore di 300 mq edifici civili aventi altezza maggiore di 24 mq), inoltre con il Dm del 25/01/2019 tutti i condomini devono attenersi alle prescrizioni in materia di prevenzione incendi.
SERVIZI OFFERTI
– Pratiche per rilascio e rinnovo CPI
– Progetti Antincendio
– Pratiche relative al DM. DEL 25/01/2019